che nondimeno la richiesta di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione è stata presentata dall’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004), ovvero da un’autorità federale; che spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione dei pregiudizi conseguenti al fermo dell’istante – benché la relativa domanda di arresto provvisorio presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’iniziativa di un’autorità cantonale –, a cui è riservato eventualmente il diritto di regresso verso lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 15 cpv. 2 AIMP);