che successivamente alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda frase AIMP); che la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi nell’affermare che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno per origine degli atti di assistenza internazionale in materia penale è l’Ufficio federale di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, inc. __________; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ed.