2 AIMP); che i trattati internazionali non contengono disposizioni circa le indennità per carcere ai fini di estradizione ingiustamente sofferto, per cui la questione è disciplinata esclusivamente dal diritto interno; che conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera; che secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv.