che la domanda di arresto ai fini di estradizione è stata presentata da un’autorità federale, secondo le disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1) e della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (CEEstr, RS 0.353.1); che in effetti competente per le domande di estradizione è l’Ufficio federale di giustizia, che opera a richiesta dell’autorità cantonale (art. 17 cpv. 2 e 30 cpv. 2 AIMP);