richiamate le osservazioni 27.1.2004 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno – da una parte – come nel caso di specie mancherebbe un requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ovvero l’esistenza di un procedimento a carico dell’interessato, e – d’altra parte – come il grave inconveniente di cui è stato vittima l’istante è comunque riconducibile ad un’iniziativa (lecita e corretta) del Ministero pubblico, per cui sussiste un nesso di causalità fra l’agire delle autorità ticinesi e l’arresto del 24.1.2003; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto