{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-27_2006-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87632&nX40_KEY=4921984&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb35f244c02b35e17bf402e92c494702"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. atto di assistenza internazionale in materia penale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:57:59", "Checksum": "71e1e0d3c72c74bb6454202ab66e9814", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. atto di assistenza internazionale in materia penale.\n\n\nche in concreto l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer è intervenuto emanando l’ordine di arresto 25.1.2001, decidendo l’immediata scarcerazione dell’istante in seguito alla comunicazione di Interpol __________ e revocando infine l’ordine di arresto internazionale in data 29.1.2003;\nche nondimeno la richiesta di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione è stata presentata dall’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004), ovvero da un’autorità federale;\nche spetta pertanto alla Confederazione provvedere alla riparazione dei pregiudizi conseguenti al fermo dell’istante – benché la relativa domanda di arresto provvisorio presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’iniziativa di un’autorità cantonale –, a cui è riservato eventualmente il diritto di regresso verso lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 15 cpv. 2 AIMP);\nche, alla luce di quanto sopra esposto, l’istanza deve essere dichiarata irricevibile, non essendo la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino competente a statuire in merito;\nche l'istanza viene conseguentemente trasmessa d'ufficio al competente Ufficio federale di giustizia, Berna, per i propri incombenti;\nche indipendentemente dall’esito, la presente procedura, che si fonda sugli art. 317 ss. CPP, è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,\nvisti gli art. 317 e ss. CPP, 15 AIMP ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è irricevibile.\nDi conseguenza l'istanza 23/26.1.2004 viene trasmessa, per competenza, all’Ufficio federale di giustizia, Berna.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente Il segretario"}