{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-02-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-27_2006-02-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87632&nX40_KEY=4921984&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cb35f244c02b35e17bf402e92c494702"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.27"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. atto di assistenza internazionale in materia penale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:57:59", "Checksum": "71e1e0d3c72c74bb6454202ab66e9814", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 01.02.2006 60.2004.27\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. atto di assistenza internazionale in materia penale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 23/26.1.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione al fermo di data 24.1.2003 avvenuto all’aeroporto dell’isola della __________ ad opera delle locali autorità di polizia, un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 27.1.2004 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno – da una parte – come nel caso di specie mancherebbe un requisito fondamentale ai fini dell’accoglimento dell’istanza, ovvero l’esistenza di un procedimento a carico dell’interessato, e – d’altra parte – come il grave inconveniente di cui è stato vittima l’istante è comunque riconducibile ad un’iniziativa (lecita e corretta) del Ministero pubblico, per cui sussiste un nesso di causalità fra l’agire delle autorità ticinesi e l’arresto del 24.1.2003;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche in data 25.1.2001 l’allora magistrato inquirente ha emanato un ordine di arresto – a diffusione nazionale ed internazionale, con scadenza il 25.1.2011 – nei confronti del cittadino __________ IS 1 siccome accusato di truffa (doc. B allegato all’istanza 23/26.1.2004);\nche in data 24.1.2003 il qui istante, in seguito ad un controllo all’aeroporto internazionale dell’isola della __________, è stato arrestato dalle locali autorità di polizia;\nche con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, saputo del fermo tramite Interpol __________, ha confermato la sua domanda di arresto provvisorio a’ sensi dell’art. 16 della Convenzione europea di estradizione (doc. A allegato all’istanza 23/26.1.2004);\nche grazie al fattivo intervento di Interpol __________ la posizione di IS 1 ha potuto essere immediatamente chiarita: dimostrando che il passaporto sulla base del quale era stato emesso l’ordine di arresto 25.1.2001 era stato in realtà sottratto all’Amministrazione comunale di __________ -__________ (__________) – oggetto del furto di un lotto di passaporti in bianco in data 12.7.1992 – e quindi successivamente utilizzato da un’altra persona, Interpol __________ ha concluso per l’estraneità dai fatti del qui istante, vittima di un’usurpazione di identità (doc. F allegato all’istanza 23/26.1.2004);\nche sempre con fax urgente 24.1.2003 l’Ufficio federale di giustizia, Sezione estradizioni, ha quindi comunicato, tramite Interpol __________, l’immediata scarcerazione dell’istante decisa dall’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer (doc. C allegato all’istanza 23/26.1.2004), che in data 29.1.2003 ha revocato con effetto immediato l’ordine di arresto internazionale 25.1.2001 (doc. D allegato all’istanza 23/26.1.2004);\nche su espressa richiesta del patrocinatore __________ dell’istante, con lettera 3.4.2003 questi ha infine confermato per iscritto la revoca di ogni ordine di arresto internazionale emesso a suo carico (doc. H allegato all’istanza 23/26.1.2004);\nche con l'istanza in esame – fondata sugli art. 317 ss. CPP – l’istante, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 8'391.55, di cui CHF 2'663.60 per spese di patrocinio, CHF 727.95 per danni materiali e CHF 5'000.-- per torto morale, oltre interessi al 5% dal 24.1.2004;\nche il danno rivendicato dall’istante trae origine dal suo fermo all’aeroporto internazionale dell’isola della __________ eseguito dalle locali autorità di polizia, e meglio da atti di assistenza giudiziaria internazionale eseguiti all’estero alla domanda di un’autorità svizzera;\nche la domanda di arresto ai fini di estradizione è stata presentata da un’autorità federale, secondo le disposizioni della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP, RS 351.1) e della Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (CEEstr, RS 0.353.1);\nche in effetti competente per le domande di estradizione è l’Ufficio federale di giustizia, che opera a richiesta dell’autorità cantonale (art. 17 cpv. 2 e 30 cpv. 2 AIMP);\nche i trattati internazionali non contengono disposizioni circa le indennità per carcere ai fini di estradizione ingiustamente sofferto, per cui la questione è disciplinata esclusivamente dal diritto interno;\nche conformemente all’art. 15 cpv. 1 AIMP, le disposizioni federali o cantonali sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera conformemente alla presente legge, o all’estero a domanda di un’autorità svizzera;\nche secondo l’interpretazione letterale del chiaro testo dell’art. 15 cpv. 2 AIMP, la Confederazione provvede alla riparazione del carcere ingiustamente sofferto e di altri pregiudizi anche qualora la domanda presentata da un’autorità federale sia stata provocata da un’autorità cantonale;\nche successivamente alla Confederazione è eventualmente riservato il diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda (art. 15 cpv. 2 seconda frase AIMP);\nche la dottrina e la giurisprudenza più recenti sono inoltre concordi nell’affermare che competente per statuire sulle domande di indennità che hanno per origine degli atti di assistenza internazionale in materia penale è l’Ufficio federale di giustizia (decisione 6.5.2004 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, inc. __________; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2 ed., Berna/Bruxelles 2004, n. 262 ss., p. 305 ss.);"}