ritenuto che, con scritto 13/14.10.2004, la patrocinatrice della ricorrente comunica di ritirare il ricorso, divenuto privo d’oggetto a seguito dell’intervenuta decisione di condanna nel merito della ricorrente; in considerazione del ritiro del gravame, si può prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lif. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: - | terzi implicati | PI 1 | Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria