Per quanto ricordato al punto 3 della presente decisione, si giustifica una limitazione dei diritti della parte denunciante/civile di accedere agli atti, per evitare la sovrapposizione indebita tra procedura civile e quella penale. La limitazione è tanto più giustificata in considerazione del fatto che ci si trova nella fase iniziale della procedura, nelle informazioni preliminari. Nel caso in cui gli accertamenti preventivi del procuratore pubblico in sede di informazioni preliminari escludessero la commissione di reati, il dissequestro potrà riguardare tutta la documentazione. Per questi motivi, richiamati gli art. 157 ss. e 284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit.