il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato. 2. Nel caso concreto, non vi è dubbio che il sequestro è stato emanato dal procuratore pubblico competente con riferimento a quanto già deciso da questa Camera nel presente caso in tema di completazione giusta l’art. 186 cpv. 4 CPP (decisioni del 16.2.2004 - inc. __________ - e del 17.2.2004 - inc. __________). L’ordine di perquisizione e di sequestro è perciò validamente fondato su delle necessità d’inchiesta, allo stadio delle informazioni preliminari, esposte nelle surriferite decisioni.