La parte civile sostiene che la questione della sua capacità processuale sia irrilevante con riferimento alle decisioni del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e dell’arresto. Riguardo al mandato professionale assunto dal ricorrente, la parte civile ritiene che si tratti dell’attività tipica di un intermediario finanziario, nel contesto del quale l’avvocato non può far valere il proprio segreto professionale. La parte civile specifica che l’oggetto dell’inchiesta non è il mandato di consulenza successoria a suo tempo prestato, ma l’attività svolta come membro del comitato interno della fondazione, quale garante o “protector”.