Con riferimento alle richieste del ricorrente in relazione all’art. 79 cpv. 2 CPP (limitazione dell’accesso agli atti della parte civile per contrarie esigenze dell’inchiesta), le stesse sarebbero irricevibili avanti a questa Camera perché non sollevate avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. L’argomento del segreto professionale, sollevato nuovamente nel ricorso, ha già trovato una soluzione in una della precedenti decisioni di questa Camera. Riguardo alla decisione del procuratore pubblico, confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, la parte civile osserva che la stessa adempia a tutti i requisiti posti per una perquisizione e sequestro.