Per quanto riguarda la capacità processuale del denunciante e parte civile, ritiene con il Giar che la stessa non abbia influenza sulla decisione impugnata, e comunque, per il resto, rimanda alla decisione di questa Camera. Con riferimento al segreto professionale invocato dal ricorrente, il procuratore pubblico richiama il contenuto della precedente decisione di questa Camera, ed osserva come agli atti delle informazioni preliminari non ci sono documenti sufficienti per valutare se l’attività del ricorrente sia coperta del segreto professionale. Conclude chiedendo la conferma della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto.