Per questo il ricorrente ritiene di non essere tenuto a deporre e a produrre documenti concernenti la sua attività di avvocato. Quanto sostenuto riguardo alla capacità civile del denunciante, nonché l’esistenza del segreto professionale portano il ricorrente a concludere all’accoglimento del ricorso, all’annullamento della decisione di perquisizione e sequestro del procuratore pubblico e della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto ed alla restituzione dei documenti sequestrati.