Con riferimento al segreto professionale dell’avvocato, il ricorrente sostiene che se normalmente il mandante ha un diritto al rendiconto che passa anche ai suoi eredi, questo non vale automaticamente in materia di consulenza successoria. In quest’ambito il diritto all’informazione dev’essere limitato, in particolare in presenza di fatti di natura assolutamente personali, ciò che si realizza nel caso concreto, a mente del ricorrente. Per questo il ricorrente ritiene di non essere tenuto a deporre e a produrre documenti concernenti la sua attività di avvocato.