Il ricorrente afferma che il capitale della fondazione è intatto e gestito in modo oculato e conservativo. La diminuzione della rendita è giustificata proprio da questa gestione oculata e conservativa, che con gli attuali tassi d’interesse, non può essere particolarmente remunerativa. Con riferimento al segreto professionale dell’avvocato, il ricorrente sostiene che se normalmente il mandante ha un diritto al rendiconto che passa anche ai suoi eredi, questo non vale automaticamente in materia di consulenza successoria.