Infine, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i documenti prodotti in busta chiusa, in relazione alla procedura prevista dall’art. 164 CPP, concludendo che non si possono considerare i documenti prodotti quali estranei alle informazioni preliminari, e quindi ha ammesso la perquisizione dei documenti da parte del procuratore pubblico. Per il sequestro, per ora disposto a titolo cautelativo, dovrà trovare conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti da parte del procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà.