{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-265_2004-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47707&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "177a8163d7118a847b8fa46612aa2fae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di perquisizione e sequestro."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:52", "Checksum": "b185b80d0f47c6a2fb5ceaf6531dbc1f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265\nRegesto:\nricorso in materia di perquisizione e sequestro.\n\n\nQuanto sostenuto riguardo alla capacità civile del denunciante, nonché l’esistenza del segreto professionale portano il ricorrente a concludere all’accoglimento del ricorso, all’annullamento della decisione di perquisizione e sequestro del procuratore pubblico e della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto ed alla restituzione dei documenti sequestrati.\ne. Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico evidenzia come la sua decisione impugnata al giudice dell’istruzione e dell’arresto sia stata presa in adempimento di quanto disposto da questa Camera con le decisioni 16/17.2.2004. Per quanto riguarda la capacità processuale del denunciante e parte civile, ritiene con il Giar che la stessa non abbia influenza sulla decisione impugnata, e comunque, per il resto, rimanda alla decisione di questa Camera. Con riferimento al segreto professionale invocato dal ricorrente, il procuratore pubblico richiama il contenuto della precedente decisione di questa Camera, ed osserva come agli atti delle informazioni preliminari non ci sono documenti sufficienti per valutare se l’attività del ricorrente sia coperta del segreto professionale. Conclude chiedendo la conferma della decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto.\nf. Nelle proprie osservazioni la parte civile conclude anzitutto all’inammissibilità della richiesta di procedere alla sua audizione nel contesto della presente procedura ricorsuale o nel contesto delle informazioni preliminari. Con riferimento alle precedenti decisioni di questa Camera, per la parte civile l’accoglimento del ricorso comporterebbe violazione del principio della “res iudicata”. Con riferimento alle richieste del ricorrente in relazione all’art. 79 cpv. 2 CPP (limitazione dell’accesso agli atti della parte civile per contrarie esigenze dell’inchiesta), le stesse sarebbero irricevibili avanti a questa Camera perché non sollevate avanti al giudice dell’istruzione e dell’arresto. L’argomento del segreto professionale, sollevato nuovamente nel ricorso, ha già trovato una soluzione in una della precedenti decisioni di questa Camera. Riguardo alla decisione del procuratore pubblico, confermata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto, la parte civile osserva che la stessa adempia a tutti i requisiti posti per una perquisizione e sequestro. Con riferimento alle decisioni di questa Camera, sono dati i seri indizi di reato. La documentazione sequestrata è connessa all’oggetto dell’indagine, ed il principio della proporzionalità è certamente ossequiato.\nLa parte civile sostiene che la questione della sua capacità processuale sia irrilevante con riferimento alle decisioni del procuratore pubblico e del giudice dell’istruzione e dell’arresto. Riguardo al mandato professionale assunto dal ricorrente, la parte civile ritiene che si tratti dell’attività tipica di un intermediario finanziario, nel contesto del quale l’avvocato non può far valere il proprio segreto professionale. La parte civile specifica che l’oggetto dell’inchiesta non è il mandato di consulenza successoria a suo tempo prestato, ma l’attività svolta come membro del comitato interno della fondazione, quale garante o “protector”. Conclude chiedendo di respingere il ricorso.\nin diritto\n1. L'art. 161 CPP impone al procuratore pubblico di ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere qualche importanza per l'istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato.\nIl sequestro, per la sua qualità di provvedimento eminentemente cautelare, ha lo scopo di acquisire e conservare gli oggetti per il dispiegamento della procedura e quindi per le necessità dell'istruzione formale, per le decisioni del magistrato requirente e per quelle del giudice del merito nella duplice prospettiva - alternativa o cumulativa - della produzione e valutazione delle prove (sequestro probatorio) e della decisione di confisca, restituzione o devoluzione, come agli art. 58 ss. CP e 165, 270-271 CPP (sequestro confiscatorio); in particolare, il sequestro probatorio serve all'acquisizione di mezzi di prova, cioè di tutte quelle cose che direttamente o indirettamente possono portare la prova della fattispecie o chiarire le circostanze. E' sufficiente una certa probabilità che l'oggetto sia direttamente o indirettamente connesso con la fattispecie penale (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 69 n. 2; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 2546).\nCome in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, perquisizione e sequestro sono legittimi unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare per gli incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, tenuto conto altresì del principio di proporzionalità (REP. 1999 n. 131, 1998 n. 117 e 1996 n. 107); il venir meno di questi presupposti toglie legittimità al sequestro, che deve essere revocato."}