{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-265_2004-12-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=47707&nX40_KEY=4922996&nTrefferzeile=68&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "177a8163d7118a847b8fa46612aa2fae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.265"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ricorso in materia di perquisizione e sequestro."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:53:52", "Checksum": "b185b80d0f47c6a2fb5ceaf6531dbc1f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 13.12.2004 60.2004.265\nRegesto:\nricorso in materia di perquisizione e sequestro.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 13 dicembre 2004\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancellliera |\nsedente per statuire sul ricorso 16/19.7.2004 presentato da\n|\n|\nRI 1 ,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla decisione 6.7.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli in materia di sequestro; |\npreso atto delle osservazioni 21/22.7.2004 del procuratore pubblico Maria Galliani, che chiede di respingere il ricorso e confermare la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto;\npreso atto delle osservazioni 26/27.7.2004 della parte civile, che pure chiede di respingere il ricorso e confermare la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto;\npreso atto che con scritto 20.7.2004 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha trasmesso l’incarto a questa Camera, rinunciando a presentare osservazioni e rinviando alla motivazione della decisione impugnata;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con precedenti decisioni del 16.2.2004 (inc. 60.2000.220) e del 17.2.2004 (inc. 60.2002.306) questa Camera si è già occupata di questa fattispecie, in relazione a due istanze di promozione dell’accusa a seguito di due decreti di non luogo a procedere. Entrambe le decisioni si sono limitate all’ammissione della completazione delle informazioni preliminari ai sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP. Per la ricostruzione di quanto accaduto prima delle surriferite decisioni, si rimanda, per economia di procedura, alle decisioni medesime.\nb. In esecuzione di quanto disposto da questa Camera, il procuratore pubblico competente ha ordinato il 5.4.2004 la perquisizione ed il sequestro, presso lo studio del ricorrente, dei documenti relativi a tutte le fondazioni eventualmente costituite da __________ __________, nonché di tutte le società di cui quest’ultimo era avente diritto economico.\nc. Contro l’ordine del procuratore pubblico è stato presentato un tempestivo reclamo al giudice dell’istruzione e dell’arresto, in data 16/20.4.2004 (inc. Giar 2004.20001), respinto con decisione del 6/7.7.2004. Nella sua decisione il giudice dell’istruzione e dell’arresto fa riferimento, per i presupposti del decreto di perquisizione e di sequestro, alle decisioni di questa Camera. Ha ritenuto che l’ordine disposto dal procuratore pubblico rispettasse le indicazioni di completazione contenute nelle due decisioni di questa Camera. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha poi fatto riferimento al problema del preteso abuso di diritto per uso strumentale della denuncia penale e dell’eventuale incapacità processuale di __________ __________ PI 2. Infine, il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha esaminato i documenti prodotti in busta chiusa, in relazione alla procedura prevista dall’art. 164 CPP, concludendo che non si possono considerare i documenti prodotti quali estranei alle informazioni preliminari, e quindi ha ammesso la perquisizione dei documenti da parte del procuratore pubblico. Per il sequestro, per ora disposto a titolo cautelativo, dovrà trovare conferma o smentita a seguito della perquisizione dei documenti da parte del procuratore pubblico e dell’esame che dei medesimi farà. Il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha concluso respingendo il reclamo e consentendo al procuratore pubblico la perquisizione delle carte prodotte dal reclamante.\nd. Con tempestivo gravame a questa Camera, il qui ricorrente chiede l’annullamento dell’ordine di perquisizione e di sequestro, nonché la concessione dell’effetto sospensivo.\nIl ricorrente ribadisce di agire in un ambito tutelato dal segreto professionale: sostiene di non aver mai svolto attività di gestore patrimoniale o amministratore di società o di fondazioni di famiglia del defunto __________ o dei suoi eredi.\nNel proprio gravame, il ricorrente si sofferma sul quesito relativo alla capacita civile e processuale della parte civile, suffragate sia da quanto capitato nella procedura civile di rendiconto, sia dal regolamento e dalle circostanze di costituzione della fondazione di famiglia. Chiede che la completazione delle informazioni preliminari avvenga preliminarmente procedendo all’audizione della parte civile, per verificarne la capacità processuale. Il ricorrente evidenzia il suo ruolo, non di organo della fondazione, non di amministratore, ma di persona chiamata a vegliare a che le volontà del primo beneficiario siano rispettate e che la gestione dei fondi sia prudente ed il reddito distribuito nell’interesse del denunciante. Questo nel contesto di un mandato professionale, in quanto avvocato. Il ricorrente afferma che il capitale della fondazione è intatto e gestito in modo oculato e conservativo. La diminuzione della rendita è giustificata proprio da questa gestione oculata e conservativa, che con gli attuali tassi d’interesse, non può essere particolarmente remunerativa. Con riferimento al segreto professionale dell’avvocato, il ricorrente sostiene che se normalmente il mandante ha un diritto al rendiconto che passa anche ai suoi eredi, questo non vale automaticamente in materia di consulenza successoria. In quest’ambito il diritto all’informazione dev’essere limitato, in particolare in presenza di fatti di natura assolutamente personali, ciò che si realizza nel caso concreto, a mente del ricorrente. Per questo il ricorrente ritiene di non essere tenuto a deporre e a produrre documenti concernenti la sua attività di avvocato."}