che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 30.3.2004 della Pretura penale (inc. __________ e __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'580.50 oltre interessi al 5% dal 16.7.2004. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Intimazione: per conoscenza: - Dipartimento delle Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona; - Pretura Penale, Bellinzona (con l’inc.