che IS 1 – a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506) – avrebbe dovuto e potuto dimostrare l’asserito danno producendo perlomeno il contratto di lavoro e/o la dichiarazione fiscale (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv.