{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2006-01-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-263_2006-01-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=87206&nX40_KEY=4921986&nTrefferzeile=95&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "87667c112e62900f7239166d093bae35"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.263"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.01.2006 60.2004.263"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 03.01.2006 60.2004.263"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 03.01.2006 60.2004.263"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:40:28", "Checksum": "dcbcf04b89bd6dc8dee4487f8ff1cd05", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 03.01.2006 60.2004.263\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali.\n\n\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l'istante postula la rifusione della nota professionale 16.7.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 5'915.80 (di cui CHF 4'833.-- a titolo di onorario, CHF 665.-- di spese e CHF 417.80 di IVA), ridotta in ragione di un mezzo “(…) tenendo conto del patrocinio del pilota __________ __________ pure prosciolto che inoltra contestualmente analoga istanza di indennità” (istanza 16/19.7.2004, p. 2);\nche la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora (cfr. istanza 16/19.7.2004, p. 2), è conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;\nche la pratica – pur riconoscendo la particolarità del reato imputato ai coaccusati – ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;\nche del resto il patrocinio di entrambi i coaccusati non ha comportato un rilevante aumento del volume di lavoro, circostanza che peraltro l’istante non sostiene;\nche il sopralluogo di data 30.1.2004 non può essere considerato necessario ed utile per il procedimento in esame, ritenuto che il luogo di impatto con il suolo della carcassa di mucca emerge chiaramente dal rapporto di polizia 6.11.2003 e dalla relativa documentazione fotografica (AI 1) mentre l’esatta distanza dal macello si evince direttamente dalla planimetria che il Comune di __________ ha trasmesso all’avv. PA 1 in risposta al suo scritto 29.1.2004 e che questi ha conseguentemente prodotto agli atti in sede di dibattimento (cfr. verbale del dibattimento 30.3.2004);\nche inoltre le prestazioni dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________ – alla luce dello scritto 2/5.12.2005 dell’avv. PA 1 – non appaiono sufficientemente motivate;\nche viene conseguentemente approvato un onorario pari a 9 ore e 20 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'333.--, di cui 45 minuti inerenti i colloqui telefonici (in media 5 minuti/telefonata, comprese le conferenze telefoniche con la segretaria di __________ __________), 15 minuti inerenti gli scritti di data 24.12.2003 (due) e 14.5.2004 (in media 5 minuti/scritto, trattandosi di semplici comunicazioni alla Pretura penale), 50 minuti inerenti gli ulteriori scritti di data 27.11.2003, 22.12.2003, 29.1.2004, 11.2.2004 e 21.5.2004 (in media 10 minuti/scritto), 60 minuti inerenti l’esame degli incarti (poco voluminosi), 60 minuti inerenti i colloqui con l’istante e __________ __________, 150 minuti inerenti la preparazione al dibattimento, 120 minuti inerenti l’accesso alla Pretura penale di Bellinzona ed il dibattimento (che si è protratto dalle ore 14.30 alle ore 16.05 circa) e 60 minuti inerenti la stesura delle due istanze di indennità (come postulato), stralciate in particolare le prestazioni di “ricezione documenti/atti”, “ritiro/restituzione atti”, “intimazione” e “fotocopie”, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 526.60, ridotte a CHF 6.75 quelle telefoniche (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6), stralciate invece quelle inerenti la trasferta a __________ del 2.2.2004 per il sopralluogo e quelle dipendenti dai contatti intrattenuti con la __________;\nche l’IVA ammonta a CHF 217.40;\nche a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito – “(…) tenendo conto del patrocinio del pilota __________ __________ pure prosciolto che inoltra contestualmente analoga istanza di indennità” (istanza 16/19.7.2004, p. 3) – l’importo complessivo di CHF 1'538.50 (½ di CHF 3'077.--), oltre interessi al 5% dal 16.7.2004 così come postulato;\nche – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);\nche l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione;\nche per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche al proposito l'istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF 429.-- “(…) per il tempo impiegato negli interrogatori, nel dibattimento processuale e per i costi di trasferta” (istanza 16/19.7.2004, p. 2);\nche vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 23.2.2004 in re F. B., inc. 1P.602/2003) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le citate pretese;"}