Il ricorrente si limita a postulare la nomina di un difensore d’ufficio e di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio, senza nemmeno motivare la sua richiesta. Non si impone pertanto la designazione di un difensore e quindi neppure la concessione del gratuito patrocinio, gli interessi del ricorrente non essendo colpiti in misura importante ed il caso non presentando difficoltà tali da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato; è quindi superfluo l'esame della situazione economica. 2. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit.