Il principio, l'estensione ed i limiti del diritto all'assistenza giudiziaria gratuita sono determinati innanzitutto dalle norme di diritto procedurale cantonale. Solo quando esso non contenga disposizioni in proposito, o non assicuri all'accusato indigente una sufficiente difesa dei suoi diritti, possono essere invocati gli art. 29 cpv. 3 Cost. fed. (secondo cui chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo ed al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti; cfr. art. 4 vCost. fed.) e 6 cifra 3 lit.