che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie; che va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 150.--, comprendente onorario, spese e IVA; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 22.6.2004 del giudice della Pretura penale (inc.