che a IS 1 va quindi rifuso l’importo di CHF 1'567.30 a titolo di spese legali, oltre interessi al 5% dal 7.7.2004, così come postulato; che l’istante protesta infine la rifusione delle ripetibili di questa sede; che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame; che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;