che l’istante non comprova concretamente, come le incombeva, il fatto di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente di non essere stata assunta da un possibile datore di lavoro proprio a causa del procedimento penale; che inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3); che del resto il certificato medico prodotto in sede dibattimentale (cfr. doc. 10, certificato medico 3.7.2003, inc.