ritenuto che sarebbero state sufficienti poche righe per presentare formale opposizione e che la richiesta di annullare il decreto d’accusa - posto che siano adempiuti i presupposti - va presentata alla Camera dei ricorsi penali in base all’art. 212 in relazione agli art. 201 ss. CPP; la prestazione del 30.6.2003 viene decurtata a 5 minuti, trattandosi di una semplice restituzione della documentazione; la prestazione del 2.7.2003 “istanza per prove”, per la quale non è stato indicato il tempo impiegato, vengono ammessi 30 minuti), 180 minuti inerente al dibattimento ed alla trasferta, come postulato;