{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-252_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86784&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "77f7269c721792af956ca1414abafa13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:43", "Checksum": "a7ce133b6715daa05717fcf73bbab016", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n\nche l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale 20.1.2004 dell’avv. PA 1, che ha assistito l’istante nel corso del dibattimento tenutosi il 3.10.2003 dinanzi al presidente della Pretura penale, di complessivi CHF 3'650.-- [di cui CHF 3'500.-- a titolo di onorario (14 ore a 250.--/ora) e CHF 150.-- di spese];\nche la tariffa applicata da entrambi legali - pari a CHF 250.--/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche il dispendio orario esposto (18 ore e 17 minuti inerente al patrocinio dell’avv. __________ __________ e 14 ore inerente al patrocinio dell’avv. PA 1) appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;\nche nell’esecuzione del mandato al legale spetta infatti di rispettare il principio della proporzionalità (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 5);\nche per i processi davanti al pretore è peraltro dovuto un onorario fino a CHF 3'000.-- (art. 33 TOA), oltre ad un supplemento per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento che non potrà in nessun caso eccedere l'onorario massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA;\nche in concreto non si giustifica l'applicazione dell'art. 41 TOA (secondo cui per procedimenti ed altri atti penali particolarmente impegnativi l'avvocato può prescindere dai massimi di cui ai citati articoli), disposizione che difatti l'istante non invoca;\nche inoltre il fatto che la TOA preveda dei massimi non implica necessariamente che essi vadano applicati al patrocinio in questione, che ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari;\nche va altresì ricordato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento - vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);\nche dagli atti non risulta del resto per quale motivo l’avv. PA 1 ha rappresentato l’istante in sede di dibattimento al posto dell’avv. __________ __________ (cfr. AI 9, scritto 29.9.2003, inc. __________);\nche, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario, pari a 10 ore e 9 minuti, di complessivi CHF 2'537.50, di cui 90 minuti inerenti ai colloqui personali con il cliente, 30 minuti inerenti ai colloqui telefonici con il cliente - non essendo riconosciuta l’assistenza prestata a titolo caritatevole, siccome di per sé non incombente al legale e la fattispecie alla base del decreto di accusa non apparendo complessa - 49 minuti inerenti ai colloqui telefonici con terzi (stralciati i colloqui telefonici dell’avv. __________ __________ con l’avv. PA 1, ritenuti superflui), 120 minuti inerente allo studio dell’incarto e alla preparazione per il dibattimento - non appare che la fattispecie abbia comportato difficoltà particolari né dal profilo giuridico né da quello fattuale, circostanza che difatti l’istante non sostiene, come del resto risulta dal verbale del dibattimento 3.10.2003 e dalla sentenza 3.10.2003 (AI 10 e 14, inc. __________) -, 140 minuti inerente alla redazione di atti ufficiali e lettere (la prestazione del 17.6.2003 “opposizione a DCA” viene decurtata a 15 minuti, ritenuto che sarebbero state sufficienti poche righe per presentare formale opposizione e che la richiesta di annullare il decreto d’accusa - posto che siano adempiuti i presupposti - va presentata alla Camera dei ricorsi penali in base all’art. 212 in relazione agli art. 201 ss. CPP; la prestazione del 30.6.2003 viene decurtata a 5 minuti, trattandosi di una semplice restituzione della documentazione; la prestazione del 2.7.2003 “istanza per prove”, per la quale non è stato indicato il tempo impiegato, vengono ammessi 30 minuti), 180 minuti inerente al dibattimento ed alla trasferta, come postulato; viene inoltre stralciata la prestazione del 30.6.2003 “Pretura penale (per documentazione)”, essendo una mansione che poteva essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;\nche le spese vengono riconosciute in CHF 485.25, ridotte a CHF 11.85 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuti, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. P., inc. 19.2004.6), a CHF 240.-- quelle inerenti alle fotocopie, apparendo il numero indicato eccessivo in relazione al volume dell’incarto, e stralciate quelle inerenti alle “trasferte (__________e ritorno: km 120)” e “altre spese posteggio”, che concernono verosimilmente la trasferta dell’avv. __________ __________ presso gli uffici dell’avv. PA 1 e “formazione - archiviazione incarto” di CHF 40.-- (essendo già stato considerato l’importo di CHF 50.-- “formazione - archiviazione incarto”), le stesse non apparendo giustificate, ritenuto che - come esposto - vengono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio;\nche l’IVA ammonta a CHF 229.75 (calcolata su CHF 3'022.75);\nche a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 3'252.50;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;"}