{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-252_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86784&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "77f7269c721792af956ca1414abafa13"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.252"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:43", "Checksum": "a7ce133b6715daa05717fcf73bbab016", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.252\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 6/7.7.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 3.10.2003 del presidente della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 8/9.7.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando che “(...) la pretesa di risarcimento per torto morale è a dir poco spropositata a fronte dei parametri stabiliti da codesta lodevole Corte”;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decreto 2.6.2003 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di ripetuta infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti “per avere, senza essere autorizzata, in veste di impiegata presso la ditta “______________________________”, sbrigato vari lavori d’ufficio per la ditta la cui attività era finalizzata alla produzione di canapa a fine di stupefacente (marijuana), percependo per tale mansione un salario lordo mensile di ca. fr. 3'300.--“ (DA __________);\nche con sentenza 3.10.2003 il presidente della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (inc. __________);\nche con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l’importo complessivo di CHF 9'192.60 per spese di patrocinio (cfr. nota spese ed onorario 30.4.2004 dell’avv. __________ __________ e nota spese ed onorario 20.1.2004 dell’avv. PA 1 allegate all’istanza 6/7.7.2004), e di CHF 4'000.-- a titolo di torto morale;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche l’istante postula la rifusione della nota professionale 30.4.2004 del suo patrocinatore di fiducia, avv. __________ __________, di complessivi CHF 5'542.60 [di cui CHF 4'570.80 a titolo di onorario (18 ore e 17 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 624.40 di spese e CHF 347.40 di IVA], il quale ha assunto il mandato il 9.6.2003, dopo l’emanazione del decreto di accusa, (cfr. nota spese ed onorario 30.4.2004 allegata all’istanza 6/7.7.2004) ed ha assistito l’istante fino al 29.9.2003 (AI 9, scritto 29.9.2003, inc. __________);"}