Appare nondimeno opportuno porre alcune precisazioni. Anzitutto la comunicazione (come peraltro indicato nell’istanza) deve riguardare unicamente il nominativo, e non estendersi al tipo di infrazioni. Inoltre la comunicazione deve intervenire unicamente nel caso di promozione dell’accusa, e non allo stadio delle informazioni preliminari. Infine, all’Ufficio istante dev’essere comunicata anche la fine del procedimento. Inutile dire che la comunicazione avviene in relazione all’espletamento di una competenza riservata dalla legge all’Ufficio istante, e quindi è coperta dal segreto d’ufficio. 5. Considerata la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.