La richiesta formulata dall’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto è strettamente connessa con una delle incombenze, di carattere penale, che la legge riserva a detto ufficio. Appare giustificato, nell’ottica dell’interesse giuridico legittimo dell’art. 27 CPP, ma anche più in generale nell’ottica del sano funzionamento della giustizia penale, evitare la nomina a difensore d’ufficio di un avvocato contro il quale è pendente un procedimento penale, ritenuto il rischio di eventuali conflitti d’interesse. In quest’ottica la richiesta è giustificata e va pertanto accolta. 4. Appare nondimeno opportuno porre alcune precisazioni.