della stessa. La richiesta dell’Ufficio istante si riferisce unicamente ai nominativi degli avvocati, ad esclusione di informazioni sul tipo di reato e sul tipo di decisioni che pone fine alla procedura. L’istanza è formulata a questa Camera con riferimento all’art. 27 CPP. 2. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: