{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-229_2005-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=86752&nX40_KEY=4921988&nTrefferzeile=32&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d849f20f88cdc180d57c30d2ad32e1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.229"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.229"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.229"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.229"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:55:39", "Checksum": "392c9a9e162ec3c1a9209c033b8a1ff3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2005 60.2004.229\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza 16/17.6.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 26/28.6.2004 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, di cui si dirà in seguito;\nrilevato che PI 2 - interpellata in base all’art. 322 CP - non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decreto 3.4.2003 il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 ed ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese siccome ritenuto colpevole di minaccia “per avere, in data 11.07.2002, a __________, presso lo stabile di Via __________ __________, proferendo la seguente minaccia “ti getto fuori dalla porta con un pugno” alzando nel contempo la mano, incusso timore e spavento a __________ __________ __________” (DA __________);\nche con sentenza 24.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione;\nche con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 2'199.90 per spese di patrocinio;\nche nelle sue osservazioni 26/28.6.2004 il sostituto procuratore pubblico rileva - tra l’altro - che la fattispecie in esame rientra nei cosiddetti “Bagatelldelikte” e che l’onorario esposto “(...) per la preparazione al dibattimento sembra eccessivo, (...)”, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera (osservazioni 26/28.6.2004);\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;\nche giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;\nche nella fattispecie non sono tuttavia dati i citati presupposti di cui all’art. 322 CPP: il procedimento penale aperto nei confronti dell’istante - come si evince dagli atti - non appare del tutto ingiustificato;\nche pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;\nche la procedura di indennità é gratuita.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è parzialmente accolta.\nDi conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 24.6.2003 della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 1'848.20."}