considerato l’importo del canone di locazione dovuto e la durata pattuita, appare evidente che un tale risarcimento può raggiungere cifre consistenti. Occorre infine considerare che l’accordo dell’8.4.1997 prevedeva, a carico dei comproprietari, anche un’altra controprestazione per la cessione dell’inventario, ovvero l’obbligo di versare un importo consistente di oneri sociali (cfr. cfr. AI 1 - doc. L; AI 14 - doc. Z, punto 8 e 9 dell’atto di cessione dell’8.4.1997). Tutti questi elementi di diritto civile, sui quali giudicherà il pretore, escludono l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, sia per gli elementi oggettiv, sia per quelli soggettivi.