A questo proposito occorre ricordare che il contratto stipulato il 28.7.1995 sarebbe scaduto il 31.12.2010. La sua risoluzione anticipata dell’8.4.1997 è certamente intervenuta per manifesta inadempienza da parte della società conduttrice. In simili circostanze, sia in applicazione dell’art. 266g CO, sia delle norme più generali sull’inadempimento, è chiaramente dovuto un risarcimento: considerato l’importo del canone di locazione dovuto e la durata pattuita, appare evidente che un tale risarcimento può raggiungere cifre consistenti.