L’esistenza del diritto di pegno permette giuridicamente un trattamento diverso dei comproprietari rispetto agli altri creditori, con riferimento all’art. 219 LEF. Oltre all’importo delle pigioni scoperte ed a quelle del semestre in corso, si deve inoltre considerare che l’accordo dell’8.4.1997 prevedeva anche la “compensazione” (giuridicamente non si tratta di compensazione ma di estinzione) delle pretese dei comproprietari a titolo del danno per la risoluzione anticipata del contratto di locazione. A questo proposito occorre ricordare che il contratto stipulato il 28.7.1995 sarebbe scaduto il 31.12.2010.