Con riferimento all’accordo concluso tra le parti di cessione dell’inventario, occorre anche considerare quelle che erano le premesse dell’accordo medesimo, ed in particolare quelli che erano i crediti che i comproprietari dell’immobile vantavano a quel momento e che rientrano nella valutazione dell’accordo. Occorre anche ricordare che i comproprietari erano a beneficio del diritto di ritenzione giusta l’art. 268 CO; tale diritto costituisce un diritto di pegno mobiliare, che si estende non solo alle pigioni arretrare [determinate, nella precedente decisione, a CHF 210'653.10 (cfr., al proposito, decisione 16.2.2004, p. 14)], ma anche a quelle del semestre in corso.