Per il resto, in relazione all’inventario preso in considerazione dal perito giudiziario, si rimanda a quanto già esposto da questa Camera nella sua precedente decisione del 16.2.2004 (inc. __________), così come per l’inclusione o meno degli investimenti nell’inventario. Alla luce di quanto sopra esposto, non sono dati i seri indizi di colpevolezza indispensabili per ammettere una promozione dell’accusa, e quindi per riaprire il procedimento penale ai sensi dell’art. 187 cpv. 2 CPP. 5. Anche considerazioni di diritto civile confermano abbondanzialmente la precedente conclusione, ritenuto che nel merito sulle stesse deciderà il giudice civile.