Gli oggetti mobili e separabili dal fondo e dall’edificio sono e rimangono di proprietà della società conduttrice, mentre che gli investimenti nell’immobile non sono tecnicamente oggetto dell’inventario, e sono, per il principio dell’accessione (art. 667 e art. 642 CCS) divenuti di proprietà dei comproprietari del fondo. Una pretesa del conduttore potrebbe eventualmente fondarsi sull’art. 260a cpv. 3 CO, ma non è oggetto del contratto di cessione. Per il resto, in relazione all’inventario preso in considerazione dal perito giudiziario, si rimanda a quanto già esposto da questa Camera nella sua precedente decisione del 16.2.2004 (inc.