Delle loro osservazioni, così come degli allegati di replica e di duplica si dirà, se del caso, successivamente. in diritto 1. 1.1. L'art. 187 cpv. 2 CPP, concernente la riapertura del procedimento penale, rinvia alle "disposizioni che reggono le informazioni preliminari", ossia agli art. 183 e 184 CPP. Questo capoverso ricorda che si procede come per un nuovo procedimento: il rifiuto di apertura vale quale formale decisione di non luogo a procedere (cfr. Messaggio aggiuntivo del 20.3.1991 concernente la revisione totale del CPP, p. 151), che può essere quindi impugnata dalla parte civile con un'istanza di promozione dell'accusa (art. 186 cpv. 1 CPP).