AI 1, denuncia penale 18/21.7.1997, p. 4). e. Esperiti gli incombenti delle informazioni preliminari, con decisione 22.5.2003 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere, ritenuto sostanzialmente che “(…) si deve concludere che dagli abbondanti atti del procedimento, in particolare dalla ricostruzione della contabilità, non emergono indizi che permettano di affermare che il contratto di cessione abbia effettivamente o fittiziamente diminuito il patrimonio della __________ ai danni dei creditori. Venendo a mancare indizi circa la realizzazione dell’aspetto oggettivo dei reati prospettati risulta del tutto superfluo verificare l’adempimento dei requisiti soggettivi” (cfr.