{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-222_2004-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45840&nX40_KEY=4923093&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "30d9a27b491961c441801fcb21fa7fef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:38", "Checksum": "26b9e4b36640090c0b6073a5f6bf26a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222\nRegesto:\nriapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP).\n\n\nOltre all’importo delle pigioni scoperte ed a quelle del semestre in corso, si deve inoltre considerare che l’accordo dell’8.4.1997 prevedeva anche la “compensazione” (giuridicamente non si tratta di compensazione ma di estinzione) delle pretese dei comproprietari a titolo del danno per la risoluzione anticipata del contratto di locazione. A questo proposito occorre ricordare che il contratto stipulato il 28.7.1995 sarebbe scaduto il 31.12.2010. La sua risoluzione anticipata dell’8.4.1997 è certamente intervenuta per manifesta inadempienza da parte della società conduttrice. In simili circostanze, sia in applicazione dell’art. 266g CO, sia delle norme più generali sull’inadempimento, è chiaramente dovuto un risarcimento: considerato l’importo del canone di locazione dovuto e la durata pattuita, appare evidente che un tale risarcimento può raggiungere cifre consistenti.\nOccorre infine considerare che l’accordo dell’8.4.1997 prevedeva, a carico dei comproprietari, anche un’altra controprestazione per la cessione dell’inventario, ovvero l’obbligo di versare un importo consistente di oneri sociali (cfr. cfr. AI 1 - doc. L; AI 14 - doc. Z, punto 8 e 9 dell’atto di cessione dell’8.4.1997).\nTutti questi elementi di diritto civile, sui quali giudicherà il pretore, escludono l’esistenza di seri indizi di colpevolezza, sia per gli elementi oggettiv, sia per quelli soggettivi.\nPer tutti questi motivi, mancano sufficienti indizi di colpevolezza a carico dell’amministratore della società __________ __________, ora in liquidazione, e di altri eventuali terzi.\n6. L’istanza è respinta. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono a carico dell’istante, soccombente. Non sono, per contro, riconosciute ripetibili all’avv. __________ PI 1 in considerazione della sua formazione professionale.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 163, 164 e 167 CP, 1 e 39 lit. f LTG e ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia CHF fr. 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 2, __________, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}