{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-222_2004-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45840&nX40_KEY=4923093&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "30d9a27b491961c441801fcb21fa7fef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:38", "Checksum": "26b9e4b36640090c0b6073a5f6bf26a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222\nRegesto:\nriapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP).\n\n2.3.\nNel caso in esame __________ IS 1 - direttore con firma collettiva a due della __________ - afferma di aver presentato il 3.7.1997 all’UEF di Locarno un’insinuazione di credito dell’importo di complessivi CHF 415'212.-- nei confronti di questa società, la quale è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura di __________ in data 4.6.1997 (cfr. istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004, p. 5). La procedura di fallimento è stata inoltre sospesa per mancanza di attivo con decreto della Pretura di ____________________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________). L’istante asserisce che il suo credito è suddiviso in CHF 82'877 relativo a salari scoperti e CHF 332'335.-- concernente i suoi investimenti “(…) nell’albergo indicati nella contabilità sotto la voce correntisti Fallimento (…)” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004, p. 5).\nPer il che, essendo l’istante apparentemente danneggiato come singolo creditore nella procedura fallimentare della __________ __________, sembra che egli possa assumere la qualità di parte in questo procedimento.\nDi conseguenza appare che __________ IS 1 sia sufficientemente legittimato a presentare l’istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004.\n3. Nel merito, l’unico fatto nuovo addotto consiste nella perizia di parte allestita, non in contraddittorio, dal prof. __________ __________. Tecnicamente si tratta di una perizia di parte sulla perizia giudiziaria, nella quale vengono evidenziati alcuni limiti di quest’ultima. Si tratta in parte di limiti già precedentemente conosciuti, perché contenuti nelle premesse o nel testo medesimo della perizia giudiziaria. La perizia di parte prodotta non indica, in modo inequivocabile e non contraddittorio, il valore oggettivo che potrebbe essere conferito all’inventario ceduto. Questo perché, come già espresso dal perito giudiziario, e come ricordato dal procuratore pubblico, ci sono delle difficoltà oggettive e probatorie in tale operazione di ricostruzione. Riassumendo, la perizia di parte insiste su dei limiti della perizia giudiziaria, peraltro in gran parte noti, ma non può positivamente e propositivamente sostanziare la fondatezza degli importi in essa contenuti, e non arriva a delle conclusioni certe sul valore dell’inventario. Ciò che non potrebbe nemmeno fare un perito incaricato ex novo.\n4. Occorre anche considerare che nella perizia di parte si fa coincidere il totale dell’importo investito dalla __________ con l’inventario. Ciò che non è sostenibile, in quanto il regime giuridico applicabile agli investimenti e all’inventario è diverso. Gli oggetti mobili e separabili dal fondo e dall’edificio sono e rimangono di proprietà della società conduttrice, mentre che gli investimenti nell’immobile non sono tecnicamente oggetto dell’inventario, e sono, per il principio dell’accessione (art. 667 e art. 642 CCS) divenuti di proprietà dei comproprietari del fondo. Una pretesa del conduttore potrebbe eventualmente fondarsi sull’art. 260a cpv. 3 CO, ma non è oggetto del contratto di cessione.\nPer il resto, in relazione all’inventario preso in considerazione dal perito giudiziario, si rimanda a quanto già esposto da questa Camera nella sua precedente decisione del 16.2.2004 (inc. __________), così come per l’inclusione o meno degli investimenti nell’inventario.\nAlla luce di quanto sopra esposto, non sono dati i seri indizi di colpevolezza indispensabili per ammettere una promozione dell’accusa, e quindi per riaprire il procedimento penale ai sensi dell’art. 187 cpv. 2 CPP.\n5. Anche considerazioni di diritto civile confermano abbondanzialmente la precedente conclusione, ritenuto che nel merito sulle stesse deciderà il giudice civile. Si volesse anche solo per ipotesi considerare un valore dell’inventario ceduto superiore a quello stabilito dal perito giudiziario, ciò non comporta che siano dati gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati invocati. Con riferimento all’accordo concluso tra le parti di cessione dell’inventario, occorre anche considerare quelle che erano le premesse dell’accordo medesimo, ed in particolare quelli che erano i crediti che i comproprietari dell’immobile vantavano a quel momento e che rientrano nella valutazione dell’accordo. Occorre anche ricordare che i comproprietari erano a beneficio del diritto di ritenzione giusta l’art. 268 CO; tale diritto costituisce un diritto di pegno mobiliare, che si estende non solo alle pigioni arretrare [determinate, nella precedente decisione, a CHF 210'653.10 (cfr., al proposito, decisione 16.2.2004, p. 14)], ma anche a quelle del semestre in corso. Non si può solo argomentare a partire dalle pigioni scoperte, ma occorre anche considerare quelle di prossima scadenza, ciò che aumenta la cifra dell’importo garantito dal diritto di pegno di CHF 137'500.-- (CHF 275'000.-- : 2). L’esistenza del diritto di pegno permette giuridicamente un trattamento diverso dei comproprietari rispetto agli altri creditori, con riferimento all’art. 219 LEF."}