{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-222_2004-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45840&nX40_KEY=4923093&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "30d9a27b491961c441801fcb21fa7fef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:38", "Checksum": "26b9e4b36640090c0b6073a5f6bf26a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222\nRegesto:\nriapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP).\n\n\nf. Con decisione 16.2.2004 questa Camera ha respinto, per quanto ricevibile, l’istanza di promozione dell’accusa 2/3.6.2003 presentata da __________ IS 1 mediante la quale ha postulato, in via principale, che l’istanza venga “accolta e di conseguenza il Procuratore pubblico deve provvedere ad ordinare una nuova perizia imparziale affidata ad altro perito che tenga conto delle critiche esposte con la presente istanza e con la perizia della __________ __________ __________ che si farà seguire” e, in via subordinata, che l’istanza venga “accolta e l’istruzione del processo ha luogo per opera di altro Procuratore pubblico” (istanza di promozione dell’accusa 2/3.6.2003, p. 7, inc. 60.2003.181).\ng. Con istanza 12.5.2004 __________ IS 1 ha chiesto al procuratore pubblico la riapertura del citato procedimento penale, mediante l’acquisizione agli atti della perizia allestita dal prof. __________ __________, asserendo che “dalla stessa risulta chiaramente che da un lato la perizia allestita dalla __________ __________ contiene errori e che la Camera dei ricorsi penali non ha tenuto conto delle osservazioni che nella perizia sono pure indicate secondo le quali la stessa perizia sarebbe parziale e incompleta”, che “secondo il perito Prof. __________ l’inventario completo con valutazione dell’esercizio all’08.04.1997 non è di CHF 462'051.58, come stabilito nella perizia dell’8 marzo 2003, ma bensì di CHF 928'696.002” e che “questa perizia è una nuova prova che modifica radicalmente la decisione a cui era giunto il procuratore pubblico Maghetti e successivamente la Camera dei ricorsi penali” (istanza 12.5.2004, p. 2). Ha inoltre ritenuto che questa perizia sia da considerarsi una nuova prova ai sensi dell’art. 187 CPP e che pertanto il magistrato inquirente dovrebbe procedere alla riapertura della procedura e alla convocazione del perito prof. __________ e del contabile __________ __________ “(…) allo scopo di verificare se le conclusioni del Prof. __________ sono fondate e idonee a modificare la precedente decisione del Procuratore Pubblico” (istanza 12.5.2004, p. 2 e 3).\nh. Con decisione 28.5.2004 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine all’istanza di riapertura del procedimento penale, per l’assenza di nuove prove come previsto dalla disposizione di cui all’art. 187 CPP (cfr. decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 1). Ha evidenziato che l’allestimento del referto peritale 12.9.2002 ed il suo complemento dell’8.5.2003 da parte del perito __________ __________ è avvenuto in maniera corretta, che “la decisione di non luogo a procedere, (…) confermata dalla Camera dei ricorsi penali, menziona chiaramente le ragioni per il proscioglimento dei due indiziati”, evidenziando inoltre che “(…) vi sono delle poste risultanti nella contabilità __________ __________ che non aumentano il valore di quanto ceduto” (decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 1 e 2). Ha inoltre rilevato che andrebbe condivisa soltanto la considerazione del prof. __________ “(…) secondo cui gli ammortamenti effettuati non sono corretti nella misura in cui se è stata tolta la fattura __________, siccome pagata direttamente dai comproprietari, non vi può restare, nel conteggio fatto dal perito, il relativo importo di ammortamento” e che “l’importo massimo del valore dell’inventario ceduto quindi va aumentato in una certa misura” (decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 2). Ha infine esposto che “del resto l’importo minimo menzionato dal perito corrisponde anche all’offerta che era stata fatta verso la fine estate / autunno 1996 di un importo complessivo di fr. 300'000.--, (…)”, ritornando “(…) al mittente la critica del prof. __________ secondo cui il Procuratore pubblico, (…), e la Camera dei ricorsi penali, (…) hanno sposato acriticamente la perizia” (decreto di non luogo a procedere 28.5.2004, p. 2).\ni. Con la presente tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 2 per titolo di bancarotta fraudolenta (art. 163 CP), diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) e favori concessi ad un creditore (art. 167 CP), e dell’avv. __________ PI 1 “(…) quale terzo che ha compiuto atti suscettibili di determinare una bancarotta fraudolenta accettando beni con valore manifestamente superiore al credito vantato dai comproprietari nei confronti della __________ __________ (art. 163 CPS), e per avere contribuito a diminuire l’attivo in danno dei creditori __________ __________ (art. 164 CPS) a seguito dell’accettazione della cessione dell’inventario della __________ __________ avvenuta l’08.04.97, (…)”, postulando inoltre che, per quanto concerne l’istruzione formale, un altro magistrato inquirente “(…) procederà alla nuova determinazione peritale del valore completo in data 08.04.97 dell’inventario di pertinenza della __________ __________” (istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004, p. 10). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in diritto.\nl. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico, __________ PI 2 e l’avv. __________ PI 1 postulano la reiezione del gravame. Delle loro osservazioni, così come degli allegati di replica e di duplica si dirà, se del caso, successivamente.\nin diritto\n1. 1.1.\nL'art. 187 cpv. 2 CPP, concernente la riapertura del procedimento penale, rinvia alle \"disposizioni che reggono le informazioni preliminari\", ossia agli art. 183 e 184 CPP."}