{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-222_2004-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=45840&nX40_KEY=4923093&nTrefferzeile=15&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "30d9a27b491961c441801fcb21fa7fef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.222"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "riapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:42:38", "Checksum": "26b9e4b36640090c0b6073a5f6bf26a5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.12.2004 60.2004.222\nRegesto:\nriapertura del procedimento penale (perizia). istanza di promozione dell'accusa. legittimazione (art. 163, 164, 167 CP).\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 9/11.6.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere emanato il 28.5.2004 dal procuratore pubblico Luca Maghetti dipendente dall’istanza 12.5.2004 di riapertura del procedimento penale nei confronti di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ PA 2, __________), per titolo di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e favori concessi ad un creditore e dell’avv. __________ PI 1, __________, per titolo di istigazione o complicità in bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e favori concessi ad un creditore; |\nrichiamate le osservazioni 15/16.6.2004 del procuratore pubblico, 16/17.6.2004 di __________ PI 2 e 25/28.6.2004 dell’avv. __________ PI 1, tutte concludenti per la reiezione del gravame;\nrichiamate altresì la replica 7/9.7.2004 di __________ IS 1 e la duplica 9/13.7.2004 del procuratore pubblico, 13/14.7.2004 di __________ PI 2 e 20/21.7.2004 dell’avv. __________ PI 1;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. L’11.8.1995 è stata costituita la __________, con sede a __________, avente un capitale azionario di CHF 100'000.-- suddiviso in cento azioni al portatore e lo scopo di gestire e condurre alberghi, ristoranti e bar, in particolare l’albergo-ristorante __________, __________, nonché ogni altra attività nel campo della ristorazione per conto proprio e/o di terzi. __________ PI 2, __________, è stato nominato amministratore unico della società con diritto di firma individuale; __________ IS 1, __________, è stato nominato direttore con diritto di firma collettiva a due con l’amministratore unico, mentre come ufficio di revisione è stata designata la __________, __________ (cfr. AI 1 - doc. A).\nb. Prima della costituzione della __________, segnatamente il 28.7.1995, quest’ultima - rappresentata da __________ PI 2 - e i comproprietari del fondo al mappale no. __________ RFD di __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e l’avv. __________ PI 1 - rappresentati da quest’ultimo - hanno stipulato un contratto di locazione avente come oggetto l’albergo-ristorante __________ (che doveva ancora essere costruito), con scadenza al 31.12.2010. Le parti hanno stabilito in particolare un canone di locazione dell’importo annuale di CHF 275'000.-- oltre ad un’indennità pari al 35% sulla quota eccedente la somma di CHF 700'000.-- di cifra d’affari annua e l’assunzione da parte della __________ dei costi d’arredamento dell’albergo, del ristorante e del bar (cfr. AI 1 - doc. H).\nc. L’8.4.1997 la __________ ha ceduto ai comproprietari l’intero inventario relativo all’albergo __________ “a compensazione dei canoni di locazione dovuti fino al 1. aprile, e a titolo di risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del contratto di locazione” (cfr. AI 1 - doc. L; AI 14 - doc. Z atto di cessione 8.4.1997, consid. 7).\nIl 4.6.1997 è stato decretato il fallimento della __________, __________ (cfr. AI 1 - doc. B, decreto 4.6.1997 dell’inc. EF.97.254).\nd. Il 18/21.7.1997 __________ IS 1, con l’allora suo patrocinatore avv. __________ __________, ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ PI 2 per titolo di bancarotta fraudolenta, diminuzione dell’attivo in danno dei creditori e favori concessi ad un creditore, considerato sostanzialmente che “nella fattispecie appare evidente che, in modo del tutto fraudolento, la __________, poco prima della dichiarazione del suo fallimento, veniva completamente spogliata degli unici attivi di cui disponeva (in pratica, l'inventario dell’albergo e del ristorante, che al momento del fallimento era contabilizzato per un valore di ca.\nfr. 800'000.--)”, sostenendo parimenti che “questa spogliazione è ancora più grave, ritenuto che il rappresentante dei comproprietari del fondo ben sapeva di non avere effettivamente alcuna pretesa per pigioni scadute nei confronti della società fallita” (cfr. AI 1, denuncia penale 18/21.7.1997, p. 4). Ha poi asserito che “(…), i crediti che a suo tempo erano stati ceduti ai comproprietari del fondo si riferivano a due società strettamente legate ad una parte di questi comproprietari (__________per la __________ e avv. __________ per la __________ __________)” (cfr. AI 1, denuncia penale 18/21.7.1997, p. 4). Ha infine rilevato che “il procedimento penale dovrà essere esteso ad altre persone che hanno permesso la cessione dell’inventario, perlomeno quali complici” (cfr. AI 1, denuncia penale 18/21.7.1997, p. 4).\ne. Esperiti gli incombenti delle informazioni preliminari, con decisione 22.5.2003 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere, ritenuto sostanzialmente che “(…) si deve concludere che dagli abbondanti atti del procedimento, in particolare dalla ricostruzione della contabilità, non emergono indizi che permettano di affermare che il contratto di cessione abbia effettivamente o fittiziamente diminuito il patrimonio della __________ ai danni dei creditori. Venendo a mancare indizi circa la realizzazione dell’aspetto oggettivo dei reati prospettati risulta del tutto superfluo verificare l’adempimento dei requisiti soggettivi” (cfr. decreto di non luogo a procedere 22.5.2003, p. 7)."}