art. 10 LCLArm), la sua facoltà d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della normativa d’applicazione cantonale. 4. L’istanza va pertanto accolta e gli atti potranno essere consultati presso il Ministero pubblico. Vista la qualità dell'istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamato l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è accolta.