Si consideri che il procedimento è tuttora allo stadio delle informazioni preliminari e che nessuna promozione dell’accusa è stata fatta. In questo contesto, ed anche in relazione alla posizione del suo ex funzionario, l’istituto bancario non può vantare un interesse legittimo e giuridico tale da prevalere rispetto a quello delle parti coinvolte. 4. L’istanza va respinta. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono a carico dell’istante, soccombente. Per questi motivi, visti gli art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L’istanza è respinta.