Punita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare derivati dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e rif.). 20. L’ipotesi di reato dell’amministrazione infedele è menzionata in due righe della denuncia (punto 31 pag. 14) ed è sollevata a titolo subordinato ed eventuale. L’incarto presso il Ministero pubblico (inc. 2004/2093) è stato aperto unicamente per truffa (art. 146 cpv. 1 CP) e per riciclaggio di denaro (art. 305 bis cfr. 1 CP), e non per amministrazione infedele.