, Berna 2003, § 19 n. 18; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 257; B. CORBOZ, op. cit., n. 13 ad art. 158 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 14 ad art. 158 CP). L’art. 158 CP punisce l’uso infedele di un potere di amministrazione o di sorveglianza: si parla di “Treubruch” da parte di chi ricopre una “Garantenstellung”, ovvero una funzione di gerente. Punita è la violazione intenzionale dei doveri di amministrare e di sorvegliare derivati dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico (M. MINI, La legge sull’esercizio delle professioni di fiduciario, 2002, p. 225 e 226 e rif.